Registro Testamento Biologico

2 comments
Carissimi, pubblico qui il testo dell'ordine del giorno sul testamento biologico che ho presentato in consiglio.
a presto, Luca


ORDINE DEL GIORNO
Oggetto: testamento biologico

Premesso che:

l’articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana afferma che “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”, da cui emerge la necessità che vi sia una espressione di libera scelta dell’individuo nell’accettare o meno un determinato trattamento sanitario;

l’articolo 13 della Costituzione afferma che “la libertà personale è inviolabile”, rafforzando il riconoscimento della libertà e dell’autonomia dell’individuo nelle scelte personali che lo riguardano;

Considerato che:

la carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sancisce che il consenso libero ed informato del paziente all’atto medico è considerato come un diritto fondamentale del cittadino, afferente i diritti all’integrità della persona ( titolo 1, Dignità, articolo 3: Dignità all’integrità personale);

la Convenzione sui Diritti Umani e la biomedicina di Oviedo del 1977, ratificata dal Governo Italiano ai sensi della Legge n° 145 del 28 marzo 2001, stabilisce all’articolo 9 che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che al momento dell’intervento non è in grado di esprimere la propria volontà, saranno tenuti in considerazione”;

Preso atto che:

il nuovo Codice di Deontologia Medica adottato dalla Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri, dopo aver precisato all’articolo 16 che “il medico deve astenersi dall’ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato…”, all’articolo 35 afferma che “il medico non deve intraprendere attività terapeutica senza l’acquisizione del consenso esplicito ed informato del paziente. (…) In ogni caso, in presenza di un documentato rifiuto di persona capace, il medico deve desistere da atti curativi, non essendo consentito alcun trattamento medico contro la volontà della persona”;

lo stesso Codice di Deontologia Medica, all’articolo 38, afferma che “il medico deve attenersi (…) alla volontà liberamente espressa dalla persona di curarsi. (…) Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.”

Considerato che:

la Magistratura si è più volte espressa in questo senso, esaminando i casi Welby, Englaro ed altri, pur in assenza di una normativa di dettaglio;

lo Statuto del Comune di Roma, all’art. 1, prevede che il Comune rappresenta “la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso e si impegna a tutelare i diritti individuali delle persone così come sanciti dalla Costituzione italiana”;

Rilevato che:

i Comuni possono istituire uno o più registri per fini diversi ed ulteriori rispetto a quelli propri dell’anagrafe, organizzati secondo dati ed elementi obbligatoriamente contenuti nei pubblici registri anagrafici;

i Comuni hanno quindi la possibilità giuridica ed amministrativa di farsi promotori di atti amministrativi volti a garantire l’archiviazione in forma pubblica delle dichiarazioni anticipate di trattamento di carattere sanitario;

l’iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli già riconosciuti dall’ordinamento agli stessi soggetti, ma solo un effetto di pubblicità ai fini ed agli scopi che l’Amministrazione Comunale ritiene meritevoli di tutela;

tali ulteriori fini sono da ravvisare nel consentire a tutti, con modalità accessibili e non onerose, la manifestazione pubblica della propria volontà in materia di scelte di fine vita;


IL CONSIGLIO DEL II MUNUNICIPIO
Esprime


la propria solidarietà alla famiglia Englaro per la dolorosa conclusione di un lungo e difficile cammino da loro intrapreso con grande umanità e consapevolezza del valore della vita e della dignità della persona;

auspica che

nel rispetto reciproco delle diversità di opinioni culturali o delle convinzioni religiose, tutti sappiano comprendere che le proprie convinzioni non possono essere imposte ad altri e che la libertà personale e la laicità dello Stato sono principi fondamentali della nostra Costituzione;

impegna il Presidente del II Municipio e la Giunta


- a rappresentare la volontà di questo consiglio orientato alla approvazione di una legge sul “testamento biologico” che, nel rispetto della laicità dello Stato e delle singole convinzioni culturali o religiose, contenga modalità semplici per la registrazione delle scelte della persona interessata e alcuni principi irrinunciabili, quali:

Ø la libera scelta sulle direttive anticipate per le fasi finali della propria vita;
Ø l’indicazione di un tutore che rappresenti le volontà del malato non più in grado di comunicare;
Ø la possibilità di rinuncia a interventi terapeutici forzati e invasivi;
Ø l’inclusione della idratazione e della alimentazione forzata tra le scelte personali che possono essere accettate o respinte;

- a garantire che i servizi pubblici presenti sul nostro territorio siano sempre in grado di garantire ai cittadini il rispetto dei loro diritti e delle loro volontà in quanto tutelate dalla Costituzione e dalle leggi italiane o europee verificando se eventuali forme di “obiezione di coscienza” da parte del personale siano conformi con la legislazione italiana ed europea;

- a intervenire in ogni sede per opporsi con fermezza a ogni scelta che neghi i principi fondamentali della Costituzione;

- a sostenere presso il Comune di Roma la proposta di delibera di iniziativa popolare recante titolo “Istituzione del Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari - Testamento biologico”

2 comments

BC. Bruno Carioli 02 marzo 2009 10:19

Bravo.

marubi85 03 marzo 2009 00:09

Bravo compagno...Continua così
Marco Urbini